“ROMA CAPITALE, questo è il nome che da alcuni lustri accompagna in bella mostra le scritte, ad esempio, delle auto della Polizia urbana della Capitale d’Italia, nella sostanza è solo un titolo a cui non corrisponde un effettivo concreto ruolo di autonomia politico-istituzionale.
Da molti lustri si è dibattuto, sia in sede parlamentare che in numerosi confronti se Roma, al pari delle altre grandi Capitali, dovesse avere uno status di autonomia. Ricordo come sul tema, oltre ad iniziative di singoli parlamentari, si sia prodigato un grande sociologo, Domenico De Masi, scomparso nel 2023; De Masi con il suo libro ‘Roma 2030’ affronta il tema delineando ipotesi e scenari futuri con grande lucidità.
Il Consiglio dei Ministri del 30 luglio ha fatto proprio il lungo dibattito approvando un disegno di legge costituzionale che risponde ad una ampia e condivisa aspettativa sia di molte parti politiche che istituzionali.
Ricordo che Roma ha nel suo interno uno Stato, il Vaticano, ha una sede dell’organizzazione delle nazioni unite, la FAO, oltre alle sedi istituzionali del nostro Paese, la Presidenza della Repubblica i due rami del Parlamento, la Presidenza del Consiglio e i Ministeri. Alle sedi istituzionali internazionali corrispondono le sedi diplomatiche, presso la Repubblica italiana, presso la Santa Sede e presso la FAO.
Ora il disegno di legge che si compone di due articoli e introduce modifiche significative all’articolo 114 della Costituzione, dovrà impegnare il Parlamento con quattro passaggi di approvazione, ci vorrà almeno un anno e mezzo nel presupposto di un’ampia convergenza parlamentare che eviterebbe il ricorso al referendum confermativo.
Roma avrà quindi analoghe potestà anche legislative al pari delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, potrà quindi legiferare su varie materie e tra queste la valorizzazione dei beni culturali e l’urbanistica.
Resta il tema, non secondario, della copertura finanziaria attraverso, immagino, innanzi tutto una rimodulazione del bilancio della Regione Lazio.
I presupposti ci impongono prudenza e attenzione ma al tempo stesso una occasione per dare a Roma una sua agibilità politico-istituzionale.
Il DDL approvato dal Consiglio dei Ministri:
“Disposizioni in materia di Roma Capitale”
Art. 1
(Modifiche all’articolo 114 della Costituzione)
1. L’articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:
“La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, da Roma Capitale, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane, Roma Capitale e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. Esercita la potestà legislativa nelle seguenti materie: trasporto pubblico locale; polizia amministrativa locale; governo del territorio; commercio; valorizzazione dei beni culturali e ambientali; promozione e organizzazione di attività culturali; turismo; artigianato; servizi e politiche sociali; edilizia residenziale pubblica; organizzazione amministrativa di Roma Capitale.
La legge dello Stato, approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, sentiti il Consiglio della Regione Lazio e l’Assemblea elettiva di Roma Capitale, disciplina l’ordinamento di Roma Capitale e prevede forme di decentramento amministrativo fissandone i principi. Attribuisce a Roma Capitale condizioni peculiari di autonomia amministrativa e finanziaria nel rispetto dell’articolo 119.
Roma Capitale attua il decentramento amministrativo sulla base della legge dello Stato.
Art. 2
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Roma Capitale esercita le funzioni legislative di cui all’articolo 114, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, a decorrere dalle prime elezioni dell’Assemblea di Roma Capitale successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
2. Le leggi della Regione Lazio trovano applicazione fino all’esercizio della potestà legislativa nelle singole materie da parte di Roma Capitale.
3. Fino alla data di entrata in vigore della legge dello Stato di cui all’articolo 114, quarto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti sull’ordinamento di Roma Capitale.
4. La potestà legislativa attribuita a Roma Capitale dall’art. 114, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, è esercitata nelle materie di competenza concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalla legislazione dello Stato. Nelle altre materie di competenza residuale, la potestà legislativa di Roma Capitale è esercitata ai sensi dell’art. 117, quarto comma, della Costituzione.
5. Nel caso di attribuzione alla Regione Lazio di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, l’intesa tra lo Stato e la Regione, sentita Roma Capitale, individua i modi e le forme di coordinamento ai fini dell’esercizio delle rispettive funzioni.
6. Si applicano a Roma Capitale gli articoli 118, 119, 120, 127 e 134 della Costituzione e l’articolo 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1.







