Autorizzazione paesaggistica, stop al silenzio assenso e conferma del parere vincolante delle Soprintendenze

da | 15 Set 2025 | Arte e Cultura, Leggi e regolamenti

Le Commissioni congiunte Ambiente e Cultura del Senato hanno approvato il ddl di revisione del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il testo esclude il silenzio assenso, mantiene vincolante il parere delle Soprintendenze e non liberalizza gli interventi minori.

Il 5 agosto le Commissioni congiunte Ambiente e Cultura del Senato hanno approvato il nuovo testo del ddl per la revisione del Codice dei beni culturali e del paesaggio. L’autorizzazione paesaggistica non sarà soggetta a silenzio assenso, non ci sarà la liberalizzazione degli interventi minori e il parere delle Soprintendenze resta vincolante. Dopo la pausa estiva, il provvedimento approderà in Aula.

Autorizzazione paesaggistica, no al silenzio assenso

Nel testo approvato dalle Commissioni non è stato introdotto il meccanismo del silenzio assenso per l’autorizzazione paesaggistica. La prima bozza prevedeva che, in assenza di risposta della Soprintendenza entro 45 giorni, il nulla osta si considerasse automaticamente concesso. Questa norma avrebbe attribuito ai Comuni maggiore autonomia, ma è stata stralciata dopo le perplessità emerse in sede parlamentare e nelle audizioni.

Nessuna liberalizzazione per i piccoli interventi

Nessuna apertura per la liberalizzazione delle opere di minore impatto. La versione originaria del ddl ipotizzava l’esclusione dall’autorizzazione paesaggistica per gli interventi soggetti a CILA e SCIA, anche con aumenti volumetrici fino al 20%. Il testo finale mantiene invece in vigore l’attuale disciplina: gli interventi di lieve entità restano soggetti a controllo, come previsto dal D.P.R. 31/2017, e la competenza rimane agli enti territoriali solo nei casi espressamente previsti.

Il parere della Soprintendenza sull’autorizzazione paesaggistica resta vincolante

Un’altra modifica cancellata riguarda il ruolo delle Soprintendenze. Nella prima versione del ddl, il loro parere sull’autorizzazione paesaggistica sarebbe passato da vincolante a obbligatorio ma non vincolante. Le Commissioni hanno scelto di mantenere l’attuale quadro normativo: la Soprintendenza conserva dunque il potere decisivo nelle valutazioni di compatibilità paesaggistica.

Tempi e linee guida

Il ddl approvato fissa a dodici mesi il termine per l’adozione dei decreti attuativi, con possibilità di proroga. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, il Ministero della Cultura dovrà emanare linee guida per uniformare le procedure di autorizzazione paesaggistica su tutto il territorio nazionale. Queste linee dovranno chiarire la distinzione tra interventi esclusi, soggetti a procedura semplificata e sottoposti al regime ordinario.

L’iter del ddl

La discussione parlamentare ha preso avvio a febbraio, con una prima proposta che riduceva i poteri delle Soprintendenze e ampliava l’autonomia comunale. Dopo le critiche di tecnici, amministratori e associazioni, il relatore Roberto Marti ha presentato una nuova stesura che ha portato all’approvazione in Commissione. Ora l’autorizzazione paesaggistica sarà al centro del dibattito in Aula.

Testi a confronto

Tema Testo originario Testo Commissioni riunite
Silenzio-assenso Introdotto direttamente nel Codice: autorizzazione automatica se la Soprintendenza non si pronuncia entro 45 giorni Nessuna modifica immediata al Codice. Delega al Governo, che dovrà disciplinarlo e coordinarlo con la legge 241/1990 e il Testo unico dell’edilizia
Parere delle Soprintendenze Da “vincolante” a “obbligatorio non vincolante”: il progetto può andare avanti anche senza l’ok della Soprintendenza Resta vincolante: confermato il potere effettivo delle Soprintendenze nel rilascio dei nulla osta
Opere escluse dall’autorizzazione Estensione agli interventi soggetti a CILA/SCIA, inclusi aumenti di volume fino al 20% se compatibili con il carattere dell’immobile Limitazione agli interventi di lieve entità già definiti dal D.P.R. 31/2017, di competenza degli enti territoriali
Tempi di delega Decreti legislativi da emanare entro 6 mesi dall’approvazione della legge Decreti legislativi da emanare entro 12 mesi, con eventuale proroga