Contro la circolare del Ministero dell’Interno era stato presentato un ricorso da parte della Federazione associazioni ricettività extralberghiera
Svolta per la ricettività extralberghiera, il TAR del Lazio promuove le keybox per i gestori degli affitti brevi. Il check-in da remoto è di nuovo possibile. Dichiara Elia Rosciano, presidente della Federazione associazioni ricettività extralberghiera: “Le regole servono, ma devono essere adeguate ai tempi moderni, alle sfide che ci attendono, per rendere il turismo italiano sempre più attraente e competitivo sul mercato internazionale”.
Il divieto ministeriale
Lo scorso 18 novembre 2024, il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – aveva emanato una circolare che aveva introdotto un obbligo di riconoscimento fisico, faccia a faccia, per i turisti che avrebbero soggiornato nelle abitazioni affittate per brevi periodi. In sostanza, non era più possibile identificarsi da remoto, attraverso la trasmissione elettronica dei documenti e l’accesso alle camere tramite keybox.
Il ricorso
Contro la circolare era stato presentato un ricorso da parte della Federazione associazioni ricettività extralberghiera (FARE). La Federazione sottolineava che l’identificazione di persona contrastava con la riduzione degli adempimenti amministrativi a carico di proprietari e imprese. In sostanza, come scritto nella sentenza, fra i vari punti, la Federazione ha evidenziato che il provvedimento impugnato “si porrebbe in conflitto con la riforma operata nel 2011 rispetto all’art. 109 TULPS; da tale momento, infatti, non è stato più previsto l’obbligo dei gestori di raccogliere de visu le generalità degli alloggiati” e “dal residuo obbligo dei gestori di dover solo accertare che gli alloggiati siano dotati di un documento di identità e di comunicare alle Questure le generalità delle persone alloggiate”. Inoltre, la Federazione ha evidenziato come l’identificazione de visu non impedisse che la persona alloggiata consegnasse le chiavi dell’alloggio a un’altra persona non identificata. Ancora è stata mossa la critica che la circolare avrebbe creato uno svantaggio per le attività di locazione breve.
Le ragioni del TAR
La sentenza sottolinea che “l’obbligo dell’identificazione de visu si pone in contrasto con la riduzione degli adempimenti amministrativi disposta con il D.L. n. 201/2011”. Inoltre “l’identificazione de visu non risulta di per sé in grado di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica cui mira esplicitamente la Circolare, in funzione anche della ratio dell’art. 109 TULPS, poiché, come evidenziato da parte ricorrente, non fa venire meno il rischio che l’alloggio possa essere, comunque, utilizzato anche da soggetti non identificati dal gestore/proprietario dell’immobile locato (questo dopo il primo contatto). Detto altrimenti, l’identificazione de visu, introdotta dal Ministero resistente con la Circolare impugnata, non risulta onere idoneo a perseguire il risultato posto alla base dell’atto gravato”.
Ancora “non è neppure specificato per quale ragione strumenti diversi (ad esempio, la verifica dell’identità da remoto) non siano sufficienti a raggiungere il medesimo obiettivo con minor pregiudizio sui destinatari dell’atto impugnato, ciò in linea col principio di proporzionalità che pure governa l’agire pubblico”. Infine “la Circolare non contiene giustificazioni adeguate rispetto all’obbligo imposto, poiché genericamente viene fatto riferimento a una intensificazione delle c.d. locazioni brevi su tutto il territorio nazionale, in ragione anche del Giubileo della Chiesa cattolica iniziato dal 24.12.2024, nonché a una difficile evoluzione della situazione internazionale, ma tali affermazioni non sono supportate da alcun dato, necessario proprio a dimostrare la proporzionalità della misura adottata”.
Le dichiarazioni di Elia Rosciano, presidente della Federazione nazionale
Dichiara Elia Rosciano, presidente della Federazione nazionale: “La sentenza conferma ciò che FARE sostiene da sempre: la sicurezza non può essere una scusa per rallentare l’evoluzione del settore e caricare di responsabilità improprie chi lavora nel rispetto della legge. Non ci siamo mai opposti alle regole, ma solo alle regole sbagliate. Le regole servono, ma devono essere adeguate ai tempi moderni, alle sfide che ci attendono, per rendere il turismo italiano sempre più attraente e competitivo sul mercato internazionale. Oggi possiamo dire che la giustizia ci ha dato ragione”.
La soddisfazione di Aigab
Come riporta l’Ansa, Marco Celani, presidente dell’Aigab l’organizzazione degli affittuari a breve termine di categoria, ha commentato: “Nel merito la sentenza spiega che l’obbligo di identificazione de visu è in contrasto con la riduzione degli adempimenti amministrativi a carico di proprietari e imprese”. L’organizzazione ha annunciato di voler prendere contatti con il Governo per supportare le istituzioni nel riconoscimento delle tecnologie da remoto utilizzate.
La discussione politica a Firenze, importante meta turistica
La sentenza fa discutere anche la politica. Alcuni sindaci si erano infatti pronunciati a favore dell’identificazione di persona, fra i quali la sindaca di Firenze, Sara Funaro, la cui amministrazione aveva anche emanato un preciso regolamento. Molte le repliche politiche alla sua posizione, discutendo del turismo a Firenze. Per esempio, sulla sentenza si è pronunciato Giovanni Gandolfo (Fratelli d’Italia), Vicepresidente Commissione Sviluppo Economico: “Resta fondamentale – e lo ribadiamo con forza – il contrasto all’abusivismo nel settore turistico-ricettivo e l’applicazione di regole chiare, trasparenti e uniformi per tutti gli operatori. È un impegno che il Governo Meloni ha già dimostrato di voler affrontare con serietà, attraverso provvedimenti concreti e una visione d’insieme. Tuttavia, riteniamo sbagliato e controproducente alimentare una contrapposizione tra settore alberghiero, quello delle locazioni turistiche e residenti. La vera sfida è costruire un’alleanza tra tutte le categorie sane del comparto, nonché con i residenti, unite nella lotta alla concorrenza sleale e al mancato rispetto delle regole. Firenze non ha bisogno di crociate ideologiche, ma di soluzioni pratiche, strumenti efficaci e investimenti in formazione e infrastrutture, per garantire qualità dell’accoglienza e legalità diffusa”.
Francesco Casini, capogruppo di Italia Viva a Palazzo Vecchio, ha commentato: “La sentenza del TAR del Lazio dimostra che l’accanimento normativo e mediatico contro gli affitti brevi non porta nessun buon risultato. È stato un errore introdurre un regolamento così severo, che penalizza un intero comparto economico – quello dell’ospitalità extralberghiera – fatto anche di tanti piccoli proprietari e operatori professionali che lavorano onestamente”. Ancora: “Sul fronte dell’overturism se vogliamo affrontare seriamente la questione, dobbiamo concentrarci su ben altro: sulla regolamentazione ad esempio del turismo mordi e fuggi, sulle grandi comitive che in poche ore consumano la città senza lasciare valore, sugli arrivi dal sistema crocieristico che, scegliendo per la maggior parte di di venire a Firenze, congestiona il centro storico della nostra città. Anche qui nessuna demonizzazione verso gli operatori ma serve gestione e un confronto con gli organizzatori affinché siano date delle limitazioni e soprattutto più offerte verso altre località della città metropolitana e/o della regione che potrebbero, all’opposto di quanto accade da noi, ottenere vantaggi e ritorni economici importanti. Firenze ha bisogno di un turismo più sostenibile, distribuito meglio sul territorio, e più rispettoso della città e dei suoi abitanti”.
Dall’Amministrazione non tardano le risposte. Per esempio, il l capogruppo PD Luca Milani ha dichiarato: “Il regolamento sulle locazioni turistiche brevi è fondato e basato su pilastri che non sono coinvolti dalla sentenza. Ricordo, infatti, che la sentenza del TAR Lazio ha accolto il ricorso presentato dalla Federazione Associazioni Ricettività Extralberghiera annullando la circolare del Ministero dell’Interno del 18 novembre 2024. La decisione del TAR evidenzia, a maggior ragione, la necessità non più prorogabile di un quadro normativo chiaro e condiviso a livello nazionale che sia in grado di garantire certezza giuridica ai comuni e a tutti gli operatori del settore. Come già dichiarato dalla Sindaca Funaro questa sentenza non lambisce però in alcun modo i regolamenti sulle locazioni turistiche brevi e sulle key box adottati dal Comune di Firenze che rimangono, quindi, perfettamente validi e vigenti. Prosegue, pertanto, con la massima fermezza l’impegno dell’Amministrazione comunale verso una città che abbia un volto più vivibile ed equo, un turismo sostenibile e di qualità e che sia a misura delle cittadine e dei cittadini”.







