Anche le regioni Lombardia e Marche avviano la fase sperimentale della BDSR, durante la quale è previsto lo sviluppo dell’interoperabilità con le banche dati territoriali e il coinvolgimento graduale delle Regioni Province Autonome. I due nuovi ingressi si aggiungono a Puglia, Veneto, Abruzzo e Calabria.
A partire dal 3 luglio scorso, cittadini e operatori lombardi e marchigiani possono accedere, tramite SPID o CIE, all’apposita piattaforma online (https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/) e richiedere il Codice Identificativo Nazionale (CIN) da utilizzare per la pubblicazione degli annunci e per l’esposizione all’esterno delle strutture e degli immobili.
Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive
La Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR) è stata istituita con decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34 e convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
L’istituzione della BDSR rappresenta un pilastro fondamentale per la tutela del consumatore, della concorrenza e della trasparenza del mercato; uno strumento che consentirà il coordinamento informativo tra i dati dell’amministrazione statale e territoriale e fornirà una mappatura degli esercizi ricettivi su scala nazionale, anche utile al contrasto di forme irregolari di ospitalità.
Le informazioni contenute nella banca dati riguardano:
1 tipologia di alloggio
2 ubicazione
3 capacità ricettiva
4 soggetto che esercita l’attività ricettiva
5 codice identificativo regionale, ove adottato, o codice alfanumerico univoco.
I dati vengono forniti dalle Regioni e dalle Province autonome senza oneri.
Chi può accedere alla BDSR
Come indicato dal protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero del turismo, le regioni e le province autonome, l’accesso alla Banca Dati è consentito alle seguenti categorie di soggetti:
• Ministero del Turismo;
• Gestore della Banca Dati;
• Regioni/P.A.;
• Soggetti titolari delle strutture ricettive o immobili in locazione breve (es., locatori e proprietari), delegati o rappresentanti legali, tramite servizi web di consultazione raggiungibili attraverso il portale istituzionale del Ministero del Turismo;
• Agenzia delle Entrate.
Fase 2 di messa in esercizio
A conclusione della Fase sperimentale, entro il 1° settembre 2024, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR sull’intero territorio nazionale. Le disposizioni contenute nella Disciplina del decreto-legge n. 145/2023 saranno applicabili solo dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’ Avviso.
Rimangono, in ogni caso, valide le disposizioni relative ai codici identificativi eventualmente previsti dalle normative delle Regioni, delle Province Autonome e dei Comuni.
Per chi non dovesse provvedere sono previste sanzioni da 500 euro a 5.000 euro per ogni unità non comunicata. Le sanzioni raddoppiano se la violazione è reiterata.