Il noleggio di opere d’arte; presupposti e inquadramento di una valida alternativa all’acquisto.

da | 4 Nov 2019 | Arte e Cultura, Leggi e regolamenti

Italia, anni Novanta. Se i media ci avessero raccontato che da lì a pochi anni sarebbe stato del tutto normale accettare un passaggio da uno sconosciuto con cui condividere un lungo viaggio, spostarci in città guidando una bicicletta o un motorino non nostro, preparare la cena utilizzando la cucina messa a disposizione da un estraneo, ospitare turisti nella cameretta dei bambini ormai cresciuti, o ancora condividere una scrivania, una sala riunioni o un intero ufficio con altri professionisti, chi ci avrebbe mai creduto?

Oggi, invece, tutto ciò è possibile e ha un nome: è la c.d. “sharing economy” ossia l’“economia della condivisione”. Sharing economy significa disporre di determinati beni anche se non si è proprietari; il punto di forza è quello di saper rispondere alle continue e rapide esigenze di cambiamento delle abitudini, degli stili di vita, dell’offerta cui il consumatore è soggetto. La sharing economy si pone, quindi, l’obiettivo di andare contro corrente, rompendo l’ormai insostenibile ciclo del butto-quando-non-mi-piace-più e formando un consumatore più attento, consapevole e forse meno “capriccioso”.

E se tutto questo si potesse applicare anche al mondo dell’arte?

Diverse sono le realtà che di recente stanno volgendo lo sguardo a nuove possibili alternative all’acquisto di opere d’arte; acquisto che spesso si rivela rischioso e dispendioso. L’obiettivo di tali nuove soluzioni è quello di promuovere un investimento che, oltre ad essere maggiormente consapevole, possa anche essere più socialmente sostenibile.

L’art for rent, ossia il leasing (o noleggio) di opere d’arte, è una pratica nata alla fine degli anni Novanta nei Paesi anglosassoni e oggi ormai ampiamente diffusa anche nel resto d’Europa. Il periodo storico in cui viviamo, nel quale si è costantemente bombardati da nuovi stimoli e sempre più propensi al cambiamento, aumenta nelle nuove generazioni di amanti del bello l’esigenza di valutare soluzioni alternative all’acquisto diretto di opere d’arte; soluzioni che consentano di beneficiare delle stesse ad un costo notevolmente ridotto e accessibile a chiunque.

Il noleggio permette inoltre di far precedere all’acquisto una fase di, per così dire, contatto preliminare con l’opera, in modo da poterla valutare personalmente.

E invero, il noleggio, consentendo al futuro utilizzatore di prendere confidenza con l’opera e verificare se quest’ultima ne soddisfi le aspettative, in molti casi si rivela il primo passo verso il successivo acquisto; il mezzo attraverso cui, dunque, è possibile accertare l’adeguatezza dell’opera all’ambiente in cui andrà inserita prima di investire nella stessa ed evitare errori onerosi. È quello che viene comunemente definito con la formula “try before you buy”, ossia “provare prima di acquistare”. Così facendo, il cliente intenzionato ad acquistare un’opera può prima provarla per un certo periodo di tempo e poi eventualmente acquistarla.

I motivi che inducono a optare per tale soluzione possono essere molteplici. Scegliere di arredare le proprie case, gli uffici, hotel o ancora negozi e ristoranti in maniera continuamente rinnovata e aggiornata, senza notevoli investimenti economici, ad un costo che spesso rappresenta una percentuale ridotta del valore effettivo delle opere rappresenta una soluzione comoda ed economica. Tale percentuale ovviamente varia in base al nome dell’artista e alle sue quotazioni nel mercato dell’arte, oltreché alla durata del noleggio. Attraverso l’art for rent è possibile testare più e più opere, provare vari stili e scegliere quello che produce l’effetto migliore. Per chi non è in grado di visionare personalmente e preventivamente l’opera, è sufficiente registrarsi su appositi portali, scorrere tra le numerose alternative presenti e scegliere quella che più risponde alle proprie esigenze. C’è poi anche chi decide di affidarsi completamente al fato. Sui medesimi portali di noleggio online, infatti, è possibile optare per l’alternativa “a sorpresa” (ad es. Art In A Box), accettando di ricevere una o più opere selezionate dal sistema esclusivamente sulla base della profilazione creatasi tramite le informazioni fornite dall’utilizzatore in fase di registrazione e durante l’utilizzo del sito web.

Merita di essere segnalata, per i profili economici, la startup “YouArte” attraverso la quale è possibile noleggiare opere di artisti di fama internazionale al costo di solo 1 euro al giorno comprensivo anche di assicurazione; come dichiarato dai fondatori, YouArte nasce con lo scopo di “far diventare l’arte di tutti, per ogni tipo di mercato e per ogni esigenza”.

Nella prassi, sono numerose le gallerie, musei e/o istituzioni culturali che offrono le proprie opere in noleggio a clienti e futuri potenziali acquirenti. I principali beneficiari del noleggio delle opere sono invece aziende, boutique finanziarie e family offices. Ricorrono sempre più al noleggio, poi, anche molte fondazioni proprietarie di collezioni che, per mancanza di spazi, cercano di individuare ambienti espositivi alternativi; così facendo, non solo viene favorita la circolazione delle opere e la loro valorizzazione, ma le stesse fondazioni ne ricevono in cambio un ritorno economico. Il noleggio, dunque, si configura come un’ottima soluzione per condividere/divulgare e, al contempo, ricavarne un profitto da reinvestire nell’attività culturale. Oltre che abbellire case e uffici, ricorrendo al noleggio di opere d’arte è anche possibile adornare appositi spazi in occasione di eventi speciali, quali ad esempio congressi, ricevimenti o semplici eventi e feste private.

Le condizioni e termini del noleggio rispecchiamo di norma finalità e scopo delle parti, tenuto conto dell’opera consegnata e della durata e spazi della cessione.

Il contratto di noleggio di opere d’arte

Dal punto di vista strettamente giuridico, per la disciplina del contratto di noleggio di opere d’arte occorre fare riferimento alle norme generali in tema di contratti, previste dal codice civile, integrandole con le disposizioni specifiche dettate dalla legge 22 aprile 1941 n. 633 e succ. mod. (la “Legge Autore”), se il prestito ha ad oggetto opere dell’ingegno di carattere creativo, e/o dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e succ. mod. (il “Codice dei beni culturali”), se oggetto del prestito sono beni di interesse storico/artistico soggetti a tale disciplina,

Più in particolare, secondo la formulazione dell’art. 18 co. 1 Legge Autore “ll diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d’autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto”. Rientrano nel benefico economico o commerciale che caratterizzano il noleggio – e che lo differenziano dal prestito – tutte le ipotesi di cessione in uso convenute per un corrispettivo remunerativo, indipendentemente dal vero e proprio scopo di lucro perseguito dal noleggiatore e vi rientrano anche le cessioni a titolo gratuito, se il noleggio è inquadrabile in un servizio complesso prestato a condizioni remunerative.

Il diritto di noleggio (come quello di prestito) previsto dalla Legge Autore è liberamente alienabile e l’autore, alla quale è espressamente riservato “il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il prestito da parte di terzi” (cfr. art. 18 co. 3 Legge Autore), può disporne come meglio crede, (con)cedendo tale diritto insieme all’opera o separatamente (anche dagli ulteriori diritti di sfruttamento sull’opera stessa).

La disciplina del noleggio prevista dalla Legge Autore riguarda di massima qualsiasi tipologia di opera suscettibile di tutela, ad eccezione dei progetti o disegni di edifici e, soprattutto, delle opere di arte applicata (art. 18 co. 6 Legge Autore): l’esclusione di queste ultime opere dall’ambito della norma “riflette probabilmente il carattere unitario di queste creazioni, che le rende concretamente fruibili soltanto da chi ne abbia stabilmente la disponibilità materiale” (Ubertazzi, Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, 2016, commento all’art. 18 legge autore, 1581).

Se il noleggio ha ad oggetto opere tutelate dal Codice dei beni culturali, occorre tenere presente che qualsiasi uso – anche il noleggio o (a maggior ragione) il prestito – non deve pregiudicare il bene e che, se potrebbe derivare un pregiudizio all’opera, “L’autorità che ha in consegna il bene determina l’importo della cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurative” (cfr. art. 108).

Di norma il contratto di noleggio prevede una serie di garanzie, liberamente pattuite tra le parti, volte a tutelare tanto l’opera quanto soprattutto il suo valore economico, in primis in merito ai locali in cui l’opera sarà custodita, che dovranno essere adeguati in termini di sicurezza (sia contro eventi dannosi che furti). Spesso è poi prevista un’opzione d’acquisto che consente al cessionario, per lo più alla scadenza del contratto, di acquistare l’opera pagando la differenza tra quanto già versato e il valore del bene diventando quindi una sorta di rent to buy. Raramente, ma sarebbe opportuno, il contratto disciplina la conservazione e la cura dell’opera e l’utilizzo della loro immagine

Il prezzo del noleggio di solito comprende, oltre al trasporto e all’allestimento (e ai successivi disallestimento e riconsegna), anche una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni che potrebbero derivare all’opera noleggiata.

Nella pratica, gli operatori hanno cercato di predisporre contratti per quanto possibile semplici e in grado di rendere il servizio comodo e facilmente fruibile; l’art for rent è infatti un settore in continua crescita, al quale nei prossimi anni si rivolgerà un pubblico sempre più vasto e, soprattutto, giovane, e necessita di contratti chiari e completi.

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Il diritto di noleggio si differenza infatti da quello di prestito in quanto quest’ultimo, ex art. 18 co. 2 Legge Autore “ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d’autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1” (ovvero non per conseguire benefici economici o commerciali”). Ricorre pertanto la figura del prestito quando la cessione è a titolo gratuito, ma anche quando presuppone un corrispettivo inferiore alle spese di gestione del servizio.