Con 291 si’, 107 astenuti e nessun contrario, la Camera ha approvato ieri la delega al Governo in materia di turismo. Il provvedimento passa ora al Senato. La X Commissione (Attività produttive) aveva approvato, nella seduta del 20 giugno, il disegno di legge materia di turismo AC. 1698
Il disegno di legge, in particolare, conferisce al Governo la delega per l’adozione di uno o più decreti legislativi in materia di turismo, che saranno adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
l disegno di legge, in particolare, conferisce al Governo la delega per l’adozione di uno o piu’ decreti legislativi in materia di turismo, che saranno adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
Contestualmente, il provvedimento individua i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi nell’esercizio della delega, tra i quali:
– organizzazione delle disposizioni persettori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività, mediante la revisione e l’aggiornamento del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo e, ove necessario, previsione di nuove disposizioni che regolino settori turistici emergenti, quali, tra gli altri: il turismo sostenibile, il turismo sanitario e termale, il turismo rurale, l’ittiturismo, il turismo esperienziale, il turismo delle radici.
– coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, del testo delle disposizioni legislative vigenti, anche adottate per il recepimento e l’attuazione della normativa europea;
– adeguamento, aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo;
– semplificazione, riduzione o eliminazione di tutti gli oneri burocratici, nonché certezza dei tempi e tempestività di tutti i procedimenti per la creazione di nuove imprese nel settore del turismo;
– previsione, a carico delle pubbliche amministrazioni, dell’obbligo di rendere facilmente conoscibili e accessibili le informazioni, i dati da fornire e la relativa modulistica,
– armonizzazione con il diritto europeo della normativa nazionale in materia di turismo, nei limiti delle competenze statali, tenuto conto delle esperienze regionali già maturate in materia, mediante: il riordino e l’aggiornamento della normativa in materia di professioni turistiche; la revisione e l’aggiornamento della normativa relativa alla classificazione delle strutture alberghiere; l’individuazione dei fabbisogni e la semplificazione delle procedure uniformi di raccolta, condivisione, monitoraggio, analisi e gestione dei dati; l’individuazione degli strumenti più idonei finalizzati alla previsione di una tutela più favorevole per l’attività svolta dai lavoratori stagionali del turismo.
– sviluppo di un modello diturismo accessibile, inteso come sistema integrato di offerta in grado di accogliere le esigenze speciali che meritano maggiore attenzione, fra cui quelle delle persone con disabilità, delle famiglie numerose, degli anziani e dei giovani, attraverso progetti e programmi che agevolino l’accesso all’esperienza turistica
– promozione di iniziative di formazione specifica nei settori turistici, anche con riferimento a quelli emergenti, legata allo svolgimento di percorsi di alternanza scuola-lavoro;
– promozione di progetti intermodali per la mobilità slow a fini turistici, con particolare riferimento alle ciclovie turistiche, cammini, servizi ferroviari turistici, ciclostazioni;
– istituzione di una Scuola nazionale di alta formazione turistica
Sugli schemi dei decreti legislativi sarà acquisito il parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema, decorso il quale il Governo potrà comunque procedere.