Dopo il via libera del Consiglio dei ministri a fine febbraio, la delega al governo per il turismo è arrivata la scorsa settimana in Parlamento in commissione Attività produttive alla Camera, relatrice la deputata leghista Giorgia Andreuzza; il disegno di legge ha cominciato la settimana scorsa liter.
Il D.L. n. 86/2018 ha disposto il trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (che ha assunto la nuova denominazione di – MIPAAFT) delle funzioni in materia di turismo già esercitate dal MIBACT. Lo stesso D.L. ha disposto il trasferimento al MIPAAFT, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, delle risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui, della Direzione generale del turismo del MIBACT nonché quelle comunque destinate all’esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento.
Lo stesso D.L. devolve al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo le competenze relative all’ENIT Agenzia nazionale del turismo e alla società Promuovi Italia S.p.A., in liquidazione. Il Ministero vigilante sul Club alpino italiano (CAI) diviene quindi il MIPAAFT. Il D.L. ha demandato l’adeguamento delle dotazioni organiche e delle strutture organizzative del MIPAAFT ad un regolamento di organizzazione, adottato con D.P.C.M..
Il Consiglio di Stato, nel suo parere non vincolante, ha osservato che la materia del turismo è stata dunque più volte considerata dalla Corte Costituzionale come materia complessa e caratterizzata da un intreccio di interessi, e quindi di funzioni. Nonostante la riforma del titolo V della Costituzione, per numerosi e rilevanti profili della disciplina del turismo, il riferimento alla legislazione e alla attività amministrativa statale appare tuttora preponderante nella materia turismo globalmente considerata (Corte cost., sent. n. 214 del 2006; sent. n. 76 del 2009). Vista l’importanza del settore turistico per l’economia nazionale, la Corte ha rilevato nelle sentenze citate che è doverosa un’attività promozionale unitaria che contrasti la frammentazione dell’offerta turistica italiana e che per ciò solo si giustifica una chiamata in sussidiarietà orizzontale dello Stato nei confronti della competenza residuale delle regioni. Alle regioni, è riservata lorganizzazione amministrativa complessiva del settore, oltre al coordinamento e programmazione dell’attività che riguardano i seguenti ambiti di competenza : a) la programmazione dello sviluppo sostenibile e competitivo del turismo e l’innovazione dell’offerta turistica regionale; b) l’omogeneità dei servizi e delle attività collegate all’offerta turistica regionale; c) le attività di promozione turistica e, in particolare, dell’immagine unitaria della Regione all’Italia e all’estero, anche attraverso le relazioni internazionali; d) la diffusione della conoscenza sulle caratteristiche dell’offerta turistica del territorio regionale; e) l’attuazione e il finanziamento di specifici progetti d’interesse regionale definiti ai sensi della legislazione vigente, e il sostegno agli operatori del settore; f) l’organizzazione della raccolta, della elaborazione e della comunicazione delle statistiche regionali del turismo, delle rilevazioni e delle informazioni concernenti l’offerta e la domanda turistica.
Il contenuto del disegno di legge:
L’articolo 1 del disegno di legge conferisce al Governo la delega per l’adozione di uno o più decreti legislativi in materia di turismo, contestualmente individuando i relativi principi e criteri direttivi (comma 1).
Il comma 2 enumera i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi nell’esercizio della delega e, in particolare:
a) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività, intervenendo mediante l’aggiornamento del D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, recante Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo;
b) coordinamento sotto il profilo formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti anche di recepimento e attuazione della normativa europea, apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
c) adeguamento, aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo;
d) indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta salva comunque l’applicazione dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
f) previsione dell’obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere facilmente conoscibili e accessibili le informazioni, i dati da fornire e la relativa modulistica, anche adeguando, aggiornando e semplificando il linguaggio, nonché adottando moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati;
g) armonizzazione della normativa in materia di turismo con il diritto europeo, nei limiti delle competenze statali, prevedendo, in particolare: 1) il riordino della normativa in materia di professioni turistiche; 2) la revisione della normativa relativa alla classificazione delle strutture alberghiere con definizione dei perimetri e della tassonomia delle strutture ricettive ed extra-alberghiere; 3) l’individuazione dei fabbisogni, la semplificazione delle procedure di raccolta, condivisione, monitoraggio e analisi dei dati ai fini del miglioramento della qualità dell’offerta turistica e della realizzazione di un codice identificativo nazionale.
Il comma 3 dispone in merito al procedimento di adozione dei decreti legislativi. Prevede che i decreti legislativi siano adottati, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti, previa intesa con la Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281.
Il comma 4 dispone in merito all’adozione di decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, dando facoltà al Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, di adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi prima descritti.
L’articolo 2 reca disposizioni di carattere finanziario, disponendo che dall’attuazione delle deleghe contenute nel provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, a tale fine, le amministrazioni competenti provvedano agli adempimenti previsti dai relativi decreti legislativi attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.