Cominciamo con il ricordare come negli anni che vanno dal 1982 al 1997 si è delineato un percorso che ha visto un sempre più ampio coinvolgimento dei privati, nel settore del Patrimonio Culturale..
Lorigine del dibattito risale alla legge 512 dellagosto del 1982, che prevedeva lintroduzione di agevolazioni fiscali la sottrazione dal reddito, delle persone fisiche, giuridiche e delle imprese, i redditi catastali di immobili adibite a sedi culturali (Musei, Biblioteche, emeroteche, cineteche), ivi comprese le Associazioni e le Fondazioni, quando al proprietario non derivi reddito. Con la Legge 512, veniva anche introdotta la deducibilità del 100% delle erogazioni liberali a favore dello Stato, degli altri Enti pubblici, di Associazioni e Fondazioni private legalmente riconosciute, per lacquisto, la tutela e la valorizzazione comprese le spese per Mostre, esposizioni, studi, ricerche, ivi comprese le spese sostenute per gli interventi di restauro e manutenzione di beni culturali mobili e immobili.
Nel corso degli anni successivi il dibattito si è sempre più acceso, Seminari, incontri, ricerche e studi hanno portato al diffuso convincimento che occorreva perseguire un sempre più diffuso coinvolgimento dellimprenditoria privata nella gestione del patrimonio culturale. In sostanza si disegnava un percorso che determinava il passaggio dalla tutela alla gestione, alla valorizzazione e alla promozione, strumenti più affini ad una logica dimpresa e quindi privatistica. In tale logica cominciò a delinearsi una serie di ipotesi legislative che guardavano allimprenditoria privata laccoglienza e la stessa gestione museale. I sostenitori di questa impostazione guardavano ai dati delle grandi realtà museali come il Metropolitan Museum di New York che copriva poco meno del 50% delle intere spese di gestione, con la vendita di biglietti e di diritti vari, ci si riferiva anche al modello britannico, dove con un qualcosa di simile al gratta e vinci, operava la National Lottery gestita da un gruppo denominato Camelot il cui meccanismo funzionava attraverso il versamento dei proventi netti a cinque commissioni pubbliche incaricate di distribuire i proventi a cosi detti nobili obiettivi. Questo in estrema sintesi il terreno su cui si immaginava un nuovo modello di gestione italiano.
La legge 10 marzo 1965, n. 340 aveva soppresso tutte le gestioni non previste da disposizioni di legge allepoca operanti presso lallora Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti del Ministero della Pubblica Istruzione. La legge 340 in concreto prevedeva che luso dei beni culturali potesse essere concesso soltanto in occasione di manifestazioni culturali o per riprese cinematografiche e che fosse possibile consentire spese fotografiche a scopo di lucro dietro pagamento di un canone. Successivamente nel 1971, con il DPR 2 settembre 1249, si previde che luso dei beni culturali dello Stato potesse essere consentito per conferenze, convegni e congressi, per manifestazioni ufficiali di amministrazioni dello Stato o di Enti pubblici territoriali e di ogni altra manifestazione di carattere fondamentalmente culturali.
Con la nascita del ministeri per i beni culturali e ambientali, decreto legge 12 dicembre 1974, n. 657, convertito in legge 29 gennaio 1975, n. 5, cambiava tutto il ministero vedeva lattribuzione significativa della valorizzazione del patrimonio culturale del Paese e d promuovere la diffusione dellarte e della cultura, coordinando iniziative in Italia e allestero. Nel 1993, in questo quadro di indirizzo, venne stipulata la convenzione tra il ministero e il Poligrafico e Zecca dello Stato che consentiva allIstituto Poligrafico e Zecca dello Stato lutilizzo di spazi allinterno dei musei e aree archeologiche per lesercizio di vendita, lo strumento era quello della concessione duso di spazi demaniali, lamministrazione ministeriale restava totalmente esclusa e non ne traeva un diretto vantaggio economico, ne traeva un vantaggio dimmagine verso i visitatori. Anche questa esperienza portò ad un ampio dibattito e di un confronto spesso particolarmente acceso.
Con la legge 14 gennaio 1993, n. 4, di conversione del decreto legge 14 novembre 1992, n. 453, furono introdotte innovazioni rivolte al funzionamento dei musei, delle biblioteche e degli archivi di Stato, prevedendo la creazione di servizi aggiuntivi a pagamento, tra questi, la vendita di riproduzioni, di cataloghi e altro materiale informativo, servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba e di altri beni correlati allinformazione museale. Il fine era quello di avviare una nuova fase di collaborazione tra lo Stato e il mondo privato i cui prodromi erano nella legge 512 del 1982. Con il DM del 31 gennaio 1994 furono dettati indirizzi, criteri e modalità per la gestione del servizio editoriale e di vendita riguardante le riproduzioni di beni culturali, la realizzazione di cataloghi, dei servizi riguardanti i beni librari e archivistici, nonché dei servizi di caffetteria, guardaroba e vendita e di altri beni correlati presso musei, gallerie, scavi archeologici. La logica del disegno della legge n. 4 del 1993, si muoveva nella logica di un incremento delle entrate attraverso la naturale onerosità per lutenza e la natura imprenditoriale dei gestori
Alla luce delle esperienze maturate dopo alcuni anni si pervenne alla stesura di un nuovo Regolamento 24 marzo 1997, n. 139 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 1997, ed entrato in vigore il 12 giugno 1997, il nuovo regolamento semplificava tempi e modalità di affidamento, in sintesi il direttore dellistituto, con licitazione privata, con il criterio dellofferta economicamente più vantaggiosa poteva affidare in concessione alcuni servizi e lindividuazione degli spazi. (SEGUE)






