Corte UE, il rimborso del volo cancellato, deve comprendere anche la commissione

da | 13 Set 2018 | Leggi e regolamenti, Turismo

Storica sentenza della corte di Giustizia europea; Il passeggero ha il diritto di essere rimborsato integralmente dalla compagnia aerea, incluse le commissioni riscosse dagli intermediari al momento dell’acquisto del biglietto nel caso di volo cancellato.

la sentenza riguarda il caso di un cittadino tedesco Dirk Harms, che aveva acquistato, per sé e la sua famiglia, dei biglietti aerei da Amburgo a Faro, nell’Algarve, in Portogallo, tramite il sito Opodo. Il volo, operato dalla Vueling Airlines, è stato cancellato; quando Harms ha chiesto alla Vueling il rimborso del prezzo pagato alla Opodo, 1.108,88 euro, la compagnia gli ha rimborsato solo 1.031,88 euro, rifiutando di versare i 77 euro che la Opodo aveva riscosso a titolo di commissione. Harms ha fatto ricorso al Tribunale di Amburgo che si è rivolto alla Corte di Giustizia per conoscere se il prezzo del biglietto che deve essere preso in considerazione per stabilire l’importo del rimborso dovuto dal vettore aereo a un passeggero, in caso di cancellazione di un volo, includa la differenza tra l’importo pagato dal passeggero stesso e quello ricevuto dal vettore, cioè la commissione riscossa dall’agenzia.

La risposta della Corte è stata affermativa, a protezione dei passeggeri, assicurando così un equilibrio tra i loro interessi e quelli dei vettori aerei. la Corte ha escluso il rimborso solo nel caso in cui la compagnia aerea fosse stata all’oscuro della commissione richiesta dall’intermediario.