Senato approva la proposta di legge che modifica il codice dei beni culturali

da | 4 Apr 2026 | Arte e Cultura, Istituzioni

Tra le novità, l’anagrafe digitale dei beni della cultura e il circuito Italia in scena

Nella seduta dell’11 marzo 2026, il Senato della Repubblica ha approvato, in via definitiva, la proposta di legge che modifica il codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli articoli sono sei e il testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di lunedì 30 marzo 2026, anno 167° – Numero 74. La proposta non è stata modificata rispetto al testo precedentemente approvato, in data 21 ottobre 2025, dalla Camera dei deputati. Tra le novità, l’anagrafe digitale dei beni della cultura e il circuito Italia in scena.

Le finalità

Il primo articolo descrive le finalità, sottolineando che “nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, favorisce l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, nella valorizzazione dei beni culturali e dell’impresa culturale e creativa, quale attività d’interesse generale necessaria a formare e a preservare l’identità e la memoria storica della comunità nazionale e delle comunità locali, a promuovere lo sviluppo della cultura in tutte le sue forme e a superare i divari territoriali e sociali favorendo occasioni di crescita economica”.

Le disposizioni introdotte dalla proposta di legge costituiscono attuazione degli articoli 9 e 118 quarto comma della Costituzione, secondo i quali, rispettivamente, la Repubblica “promuove lo sviluppo della cultura” e favorisce “l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale”. Le disposizioni della legge si collocano nell’ambito dei principi stabiliti dalla Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità culturale per la società, adottata a Faro il 27 ottobre 2005, resa esecutiva ai sensi della legge 1° ottobre 2020, n. 133.

Arriva l’anagrafe digitale dei luoghi della cultura

Il secondo articolo della proposta di legge introduce due nuovi articoli all’interno del codice dei beni culturali e del paesaggio. Intanto è istituita la nuova ‘Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica’ presso il Ministero della Cultura. Il compito dell’Anagrafe è censire “le informazioni relative alle forme di gestione e alla conformità dei livelli di qualità della valorizzazione del patrimonio culturale, al fine di raccogliere e rendere accessibili i relativi dati nonché di monitorarne la gestione, valutando altresì l’adozione di forme alternative, nel rispetto dei princìpi di cui al presente codice e di promuovere la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alle attività di valorizzazione del patrimonio culturale medesimo secondo il principio di sussidiarietà”. Quindi, il censimento servirà a raccogliere e a rendere accessibili i dati e a monitorare la gestione, anche allo scopo di valutare l’adozione di forme alternative di essa.

Devono essere censiti la natura del bene, la forma di gestione (diretta o indiretta) con le relative modalità, gli elementi richiesti per la verifica dei livelli minimi di qualità delle attività di valorizzazione, anche con specifico riferimento ai dati pertinenti all’accessibilità, all’efficacia, all’efficienza e alla sostenibilità economico-finanziaria della modalità di gestione. Inoltre, devono essere censiti i dati relativi agli immobili in disuso non utilizzati presenti nel territorio di competenza precisandone denominazione, localizzazione, proprietà, regime di tutela, ambito cronologico, stato di conservazione e ultima destinazione d’uso, specificando anche eventuali progetti di restauro e accordi di valorizzazione esistenti. Gli istituti della cultura sono obbligati alla comunicazione e all’aggiornamento dei dati.

Il catalogo nazionale die beni culturali già attivo, la precisazione

Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali curano la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e, previe intese con gli enti proprietari, degli altri beni culturali. I dati raccolti affluiscono al catalogo nazionale dei beni culturali, già operativo presso il Ministero della Cultura. Il catalogo ha lo scopo di raccogliere i risultati delle attività di catalogazione dei beni culturali per i quali sia stato riconosciuto un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, svolta dallo Stato con il concorso delle regioni e degli altri enti territoriali. Nel 2021 è stata rilasciata una nuova interfaccia di navigazione. Nel nuovo catalogo i dati sono resi accessibili attraverso aggregazioni per autori e per luoghi della cultura. Per ogni bene censito sono riportate informazioni concernenti l’oggetto, l’ambito culturale, la localizzazione, la condizione giuridica, l’ente competente per la tutela.

Istituito l’Albo digitale della sussidiarietà orizzontale

Istituito anche l’Albo digitale della sussidiarietà orizzontale, in apposita sezione dell’anagrafe digitale. “L’albo censisce i soggetti privati interessati alla gestione indiretta dei beni culturali di appartenenza pubblica, al fine di garantire la massima accessibilità, concorrenzialità, trasparenza e qualità della gestione”. Si specifica che “i soggetti iscritti nell’albo sono invitati a manifestare il proprio interesse in relazione agli avvisi e alle procedure comunque concernenti l’affidamento della gestione indiretta dei beni culturali e la concessione in uso di beni immobili appartenenti al demanio culturale”. Per l’attuazione è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2026.

Italia in scena

Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore, il Ministro della Cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata, definisce a livello nazionale la strategia e gli obiettivi comuni di valorizzazione dei beni culturali, denominata ‘Italia in scena’. Nello specifico, nella strategia dovrà essere garantita l’accessibilità e l’effettiva fruizione dei luoghi della cultura, con un riguardo particolare ai comuni montani e ai piccoli borghi, anche attraverso rievocazioni storiche e spettacoli dal vivo. Inoltre, dovrà essere valorizzata la “promozione della partecipazione di soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale pubblico, attraverso nuove forme di gestione, tra cui forme di partenariato pubblico-privato idonee ad assicurare l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilità economico-finanziaria delle attività di valorizzazione”. Ancora, devono essere previsti interventi correttivi qualora fossero necessari, “idonee iniziative di comunicazione istituzionale, anche digitale, quali parti integranti della valorizzazione dei beni culturali in Italia e all’estero” e “definizione di nuove linee di promozione e valorizzazione dei beni culturali di appartenenza privata, senza oneri a carico dei proprietari”. Ai fini dell’attuazione è autorizzata la spesa di 4.500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2026.

Favoriti gli spostamenti dei beni culturali

Ulteriori modifiche al codice riguardano il regime autorizzatorio previsto in relazione allo spostamento dei beni culturali. Nell’attuale testo – fatto salvo lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti e istituti pubblici, che è comunicato solo al Ministero della Cultura – lo spostamento dei beni culturali è subordinato all’autorizzazione del Ministero, anche se temporaneo; invece, lo spostamento che dipende dal cambio di dimora o di sede del detentore è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto. Con questa nuova legge, per lo spostamento di beni culturali non sarà richiesta l’autorizzazione espressa del Ministero ma basterà la previa denuncia al soprintendente.

Modifiche anche per le regole dei prestiti

Nuove regole anche in materia di autorizzazione del prestito dei beni culturali per mostre ed esposizioni. Nel testo finora vigente, l’autorizzazione per i beni appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela statale prevede che la richiesta debba essere presentata al Ministero almeno quattro mesi prima dell’inizio della manifestazione e debba indicare il responsabile della custodia delle opere in prestito. Con le modifiche, l’autorizzazione deve essere rilasciata entro novanta giorni dalla data della richiesta. Inoltre, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato devono garantire la trasparenza e la sostenibilità del mercato assicurativo con riferimento alle polizze stipulate per i beni oggetto di prestito.

La circolazione in ambito internazionale

Modifiche anche per la circolazione dei beni culturali in ambito internazionale, relativa alle autorizzazioni per le quali si rimanda direttamente al testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Fra le altre modifiche, nuovi valori per identificare i beni la cui esportazione è soggetta a preventiva autorizzazione e quelli da tale vincolo esentati. Viene innalzato da 13.500 euro a 50.000 euro il valore al di sopra del quale è richiesto l’attestato di libera circolazione per le cose, appartenenti a chiunque, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga a oltre settanta anni. Confermata la soglia di valore a 13.500 euro per i beni librari. L’esportazione resta in ogni caso esclusa per i reperti archeologici, lo smembramento di monumenti, gli incunaboli, i manoscritti e gli archivi.

Regole per la circolazione delle opere statali non esposte al pubblico

In materia di circolazione delle opere statali non esposte al pubblico, è previsto che sia istituito un elenco, aggiornato ogni ventiquattro mesi, di opere appartenenti alle collezioni dei musei statali e non esposte al pubblico, idonee alla circolazione temporanea nel territorio nazionale poiché non presentano criticità conservative. I comuni italiani possono richiedere al Ministero lo spostamento temporaneo nel proprio territorio delle opere inserite nell’elenco, ma tutte le spese saranno a carico dell’ente richiedente. La richiesta è subordinata alla presenza nel territorio del comune di un museo pubblico con direttore nominato; alla redazione di un progetto culturale che associ l’evento espositivo a circuiti turistici, enogastronomici, sportivi già presenti nel territorio di riferimento; alla disponibilità di spazi e strutture in grado di garantire i requisiti necessari alla conservazione e custodia dell’opera d’arte; all’eventuale coinvolgimento delle reti museali sul territorio.