Decreto Sostegni-bis, bonus vacanze anche in agenzie e tour operator

da | 6 Giu 2021 | Leggi e regolamenti, Turismo

Sono previste nuove operazioni a tutela del settore turistico, presenti all’articolo 7 del Dl 73/202, il cosiddetto Sostegni-bis, che stanzia nel complesso 3,340 miliardi. Sono estese le misure sia agli operatori che ai clienti: per questi ultimi, in particolare, diventa più fruibile il bonus vacanze.

L’articolo 7, comma 3 del Dl 73/2021 amplia, con una variazione all’articolo 176 comma 1 del Dl 34/2020, il tax credit all’acquisto di servizi presso agenzie di viaggio e tour operator. I modi di utilizzo del bonus vacanze sono uguali a quelle previsti l’anno scorso, anche se allo studio si prevedono anche la riapertura dei termini per le nuove richieste e l’inserimento dell’eventualità di usufruire del bonus anche per due soggiorni diversi e presso strutture diverse.

Il fine è incentivare il turismo usufruendo dei bonus ottenuti entro il 31 dicembre 2020 e non ancora utilizzati. Il comma I dell’articolo 7 del Dl 73/2021 estende fino a 150 milioni il fondo che era stato previsto con l’articolo 182 del Dl 34/2020 convertito con la legge n. 77 del 17 luglio 2020.

Altra misura di grande interesse del Sostegni-bis coinvolge le città d’arte e nello specifico le città in cui sono presenti siti Unesco. Al comma 4 dell’articolo 7 del Sostegni-bis, infatti, si prevede lo stanziamento di un nuovo fondo di 50 milioni, per l’erogazione di contributi a sostegno delle città nominate dall’Istat di interesse culturale, storico, artistico, in cui sono presenti siti classificati dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità. I fondi sono da riservare, si apprende nel decreto, a progetti di promozione turistica delle città d’arte.

Il comma 5 riguarda il credito d’imposta per le imprese turistiche, con una variazione nella sezione in cui “è riconosciuto, nella misura del 65%, per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019”. Con la modifica del Dl Sostegni-bis, gli anni sono tre. Previsto uno stanziamento, che costituisce tetto di spesa, equivalente a cento milioni per l’anno 2022.

Si prevede inoltre, all’articolo 3 del Dl Sostegni-bis, un fondo riservato all’incremento di risorse per la valorizzazione di comuni a vocazione montana con un aumento del fondo di cui all’articolo 2 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.