Nel 1517 Raffaello Sanzio fu il primo “Soprintendente”
Raffaello Sanzio fu nominato dal Pontefice Leone X, Commissario delle antichità, possiamo considerarlo a ben vedere, il primo “Soprintendente” funzione volta ad una consapevole attenzione verso la tutela, siamo nel 1517. Nel tempo, con riferimento e in continuità con la nomina di Raffaello arriviamo nel 1802 quando Pio VII, affida ad Antonio Canova l’incarico di Ispettore generale delle Antichità e Belle Arti, per impedire ulteriori saccheggi. Per chi ne abbia interesse, per approfondire da dove arriva la storia della tutela, non possiamo non richiamare il chirografo del 1° ottobre del 1820, sempre del Pontefice Pio VII, con il quale per rafforzare la tutela, incarica il Cardinale Camerlengo Bartolomeo Pacca. Il Cardinale Camerlengo dispone, con proprio Editto, una articolata serie di protezioni del patrimonio storico-artistico, che rimarranno un punto fermo, fin oltre l’unità d’Italia che solo nei primi anni del novecento e poi con le due leggi base del giugno del 1939 (la 1089 sulla tutela delle cose di interesse storico-artistico e la 1497 sulla tutela delle bellezze naturali) troverà una sua puntuale disciplina nel 2002 con il Decreto Leg,vo n° 42, nuova e rafforzata disciplina con il Codice appunto dei beni culturali e del paesaggio.
Dopo la nascita del dicastero che si occupa di beni culturali e di paesaggio, siamo nella seconda metà degli anni settanta del novecento, in più momenti l’ossatura della tutela, Le Soprintendenze, è stata oggetto di tentativi di ridimensionamento, con un manifesto contrasto con i principi fondamentali inseriti nella Carta Costituzionale del 1948 che ci ricorda come la Repubblica tutela il Patrimonio storico-artistico e il paesaggio.
Un emendamento al “Decreto Cultura” in questi giorni
In queste ultime giornate, in sede referente in Commissione Cultura della Camera dei Deputati, è stato presentato un emendamento al “Decreto Cultura”, su iniziativa di un deputato componente della Commissione, emendamento con il quale si modificano più articoli del Codice dei Beni culturali, trasformando i pareri delle Soprintendenze in materia di tutela da “Obbligatori e Vincolanti” in pareri si obbligatori ma non vincolanti, salvo alcune fattispecie ritenute di rango superiore per importanza e rilievo. Questo determinerebbe un potere assoluto alle realtà comunali e, probabilmente un possibile rilievo di incostituzionalità per l’ovvio riferimento al citato articolo 9 della Costituzione.
La storia in materia resta complessa e parte dal DPR 616 del 1977, che con l’articolo 82 che prevedeva la delega alle Regioni (nate nel 1970), la materia ambientale esercitata dallo Stato per la protezione delle bellezze naturali per quanto attiene alla individuazione, alla tutela e alle sanzioni.
Le vicende successive porteranno alla sub delega ai Comuni, a conflitti di incostituzionalità e alla successiva emanazione della c.d. Legge Galasso, siamo nel 1985. Queste poche righe ci fanno capire come tutto ruota intorno al “fastidio” che una funzione delle Stato, la tutela dei beni culturali e del paesaggio, viene vista, da una lettura autonomista, come un qualcosa da modificare se non da sopprimere.







