Basta l’autocertificazione per esportare opere di autori scomparsi, realizzate da oltre 70 anni e di valore inferiore a euro 13.500

da | 14 Dic 2020 | Arte e Cultura, Leggi e regolamenti

Già da tempo nel nostro ordinamento era prevista una disciplina semplificata in materia di esportazione per tutte quelle opere di proprietà privata e non vincolate, realizzate da autori scomparsi da oltre 70 anni, di valore inferiore a euro 13.500,00; ma l’attuazione di tale riforma era rimasta sospesa (cfr. decreto ministeriale 17 maggio 2018 recante “Condizioni, modalità e procedure per la circolazione internazionale di beni culturali”, come modificato dal decreto ministeriale 9 luglio 2018) e, per esportare queste opere era necessario preventivamente ottenere un attestato di libera circolazione per l’uscita definitiva.

Ora, con l’emanazione del decreto ministeriale n. 367/2020 del Ministro per i beni e le attività culturali e il turismo, del 22 settembre 2020, la sospensione prevista è stata rimossa e, finalmente, è sufficiente una autocertificazione, secondo i Modelli E 1 (per i beni artistici) ed E2 (per i beni librari), allegati al decreto 17 maggio 2018, che saranno integrati nel SUE (Sistema informativo degli Uffici Esportazione).

Per la determinazione del valore si può fare ricorso alle ipotesi già previste dal decreto del 2018, come il prezzo di vendita risultante dalla fattura, dal contratto o fissato di aggiudicazione in asta, al netto di commissioni e oneri n contratto o, in alternativa, una dichiarazione congiunta dinanzi ad un pubblico ufficiale abilitato a riceverla con la quale le parti dichiarano il prezzo al quale il bene è stato ceduto, la valutazione sottoscritta dalla casa d’aste che intende proporlo in vendita all’estero o la stima di un perito iscritto all’albo di un tribunale; è in ogni caso possibile presentare l’opera agli uffici esportazione per l’accertamento del valore e questi ultimi potranno sempre richiedere di visionare l’opera dal vivo, nel caso in cui ritengano necessario un approfondimento.

La nuova disciplina non è intervenuta sui beni vincolati né sulle opere incluse nelle collezioni dei musei, che non possono uscire in via definitiva dal nostro paese, e non abroga la possibilità di vincolo, per eccezionale interesse culturale, per le opere private di età inferiore a 70 anni e da più di 50.

La riforma dovrebbe agevolare il mercato e alleggerire il lavoro degli uffici esportazione, più liberi di dedicarsi agli approfondimenti necessari per opere di valore maggiore (e maggiore interesse storico artistico); e di porci, così, al passo con quanto previsto da altri paesi.

Avv. Gilberto Cavagna di Gualdana – Associate Partner Andersen

Clicca sul Banner per leggere Territori della Cultura n° 58