Il Tar del Lazio mette la parola fine alla questione della nomina dellarchitetto Tiziana Maffei a direttore della Reggia di Caserta, respingendo il ricorso presentato dal candidato Antonio Tarasco. Dirigente del Mibac e direttore di seconda fascia del servizio I della D.G. dei Musei, Tarasco, aveva partecipato alle selezioni dei 77 candidati, ottenendo, secondo quanto depositata nel suo ricorso al Tar, un punteggio superiore ai i tre candidati designati dalla commissione e tra i quali il ministro ha scelto Tiziana Maffei (nella terna con Francesco Palumbo ex direttore generale del turismo al Mibac ed ora direttore del Turismo alla Regione Toscana e Mario Epifani attuale direttore del museo Armeria reale di Torino).
Il Tar aveva prima accolto (12 giugno) la richiesta di sospendere la nomina in attesa della decisione nel merito, poi invece, ha dato ragione al Mibac confermando la regolarita’ della nomina avvenuta al termine di una selezione svoltasi in 2 fase distinte ed autonome.
Dopo la designazione del 15 maggio scorso, Tiziana Maffei, da oggi torna a svolgere il suo ruolo di direttrice della Reggia di Caserta, priva del direttore da novembre dello scorso anno. Maffei, si è laureata nel 1992 in architettura, indirizzo restauro; docente a contratto di Comunicazione dei beni culturali – Responsabile del Laboratorio Valorizzazione dei beni tutelati -Docente collaboratore del Laboratorio Storia dellimmaginario Corso di laurea magistrale in Beni archeologici, artistici e del paesaggio: storia, tutela e valorizzazione Dipartimento di Lettere e Beni Culturali Università Alma Mater Studiorum di Bologna.
Per i giudici del tribunale amministrativo, presieduto da Leonardo Pasanisi, ed estensore giudice Francesco Arzillo, ‘la domanda cautelare deve essere respinta avuto riguardo non solamente all’avvenuta stipulazione del contratto in capo alla controinteressata in data 12 giugno 2019, ma anche al necessario bilanciamento di interessi proprio della presente fase del giudizio. Inoltre, secondo l’ordinanza del Tar, è dirimente la considerazione secondo cui, a fronte della limitata utilità – per il ricorrente – di un provvedimento cautelare di sospensione degli atti impugnati, si avrebbe invece un sostanziale pregiudizio per l’interesse pubblico nell’ipotesi di un prolungamento a tempo indefinito del regime dell’interim, essendo notorio che la Reggia di Caserta, per la complessità e la mole dei relativi impegni, richiede la presenza in loco di un direttore stabilmente insediato a tempo pieno. Infine, nel caso di specie, conclude l’ordinanza, “non risulta praticabile neppure la tecnica del cosiddetto ‘remand’, trattandosi non tanto di rinnovare una valutazione, ma di risolvere le questioni giuridiche relative alla natura della procedura e all’interpretazione delle clausole del bando, le quali restano riservate alla fase di merito del giudizio.
Lo studio legale che ha presentato il ricorso al Tar per conto del direttore Tarasco, ha emesso un comunicato con il quale precisa che: A fronte, infatti, di un giudizio che potrebbe rimanere sospeso anche per più di un anno (il tempo necessario per una decisione da parte della Corte di Cassazione), il Tar ha ritenuto prevalente linteresse pubblico a che la Reggia non rimanga nel frattempo sprovvista di un Direttore stabilmente insediato in loco, rispetto allinteresse del prof. Tarasco ad ottenere la sospensione degli atti impugnati. Di fatto, il Tar non è entrato nel merito della questione, perché il Ministero ha utilizzato uno strumento il regolamento preventivo di giurisdizione (cioè un ricorso alla Corte di Cassazione per contestare la giurisdizione amministrativa sulla controversia ) che ha lo scopo, innanzitutto, di paralizzare il processo e, poi, di spostarlo davanti ad un altro giudice. La domanda che poniamo è la seguente: perché se il Mibac è così sicuro di aver agito correttamente, si difende dal processo, invece che nel processo?