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Il Tar accoglie il ricorso dell’Accademia Belle Arti di Roma sulla partecipazione ai bandi Prin

da | 7 Feb 2019 | Arte e Cultura, Leggi e regolamenti

Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso proposto dall’Accademia di Belle Arti di Roma per chiedere l’annullamento del decreto direttoriale del Miur del 27 dicembre 2017 sul “Bando Prin” nella parte in cui di fatto esclude dalla partecipazione al finanziamento di progetti gli enti riconducibili alla ‘Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale’.

Secondo la sentenza del Tar, la partecipazione al finanziamento di progetti Prin (Progetti di Rilevante Interesse Nazionale deve essere estesa anche alle Accademie di Belle Arti con i quali il Ministero dell’Istruzione ha avviato un nuovo meccanismo di assegnazione dei fondi. Il Tar ha ritenuto il ricorso fondato. “Dalla legge 21 dicembre 1999 n. 508 – si legge nella sentenza – discende una serie di indici sintomatici di una piena equiparazione delle Accademie di Belle Arti, come gli Enti di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale, alle Universita’. In particolare: le riconosce quale istituzioni di cultura di cui all’art 33 della Cost. e le individua quali sedi primarie di alta formazione, specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale svolgendo correlate attivita’ di produzione; le riconosce, al pari delle Universita’, autonomia statuaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile); prevede la vigilanza da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca; quanto all’offerta formativa le abilita al rilascio di ‘specifici diplomi accademici di I e II livello nonche’ di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale’; sancisce la equipollenza ‘tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e i titoli di studio universitari’ per l’accesso al pubblico impiego”. In sostanza, i giudici amministrativi ritengono che “gli istituti Afam, svolgendo al pari delle Universita’, attivita’ didattica e di ricerca, sono stati illegittimamente esclusi dal novero degli enti destinatari del sostegno alla ricerca di base che costituisce la finalita’ del bando in esame”.(fonte ANSA)

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